Il contratto attraverso il quale si concede in prestito un bene immobile può essere verbale oppure scritto ed in questo secondo caso è necessario provvedere alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, operazione che implica anche il pagamento della relativa imposta di registro.
I vantaggi dei contratti scritti sono molteplici, in primis la tutela di entrambe le parti coinvolte, dal momento che vengono precisati nel dettaglio aspetti determinanti del comodato, ferme restando le norme del codice civile ed in particolare gli articoli 1803 e seguenti.
Innanzitutto nel contratto sono presenti le generalità del comodante e del comodatario: la precisazione potrebbe sembrare superflua, ma è doveroso ricordare come il proprietario dell'immobile debba prendere in considerazione l'eventualità che il comodatario possa, a sua volta, cedere in prestito il bene e premunirsi in tal senso.
Nel contratto andrebbe anche indicata la durata del comodato che, nel caso contrario in cui non abbia un termine fissato, viene definito precario ed è disciplinato dall'articolo 1810 del codice civile, il quale prevede che sia il proprietario del bene a decidere quando esso debba essergli restituito.
Un altro aspetto da concordare preventivamente, per evitare discussioni, concerne la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie legate all'utilizzo dell'immobile, in merito alla quale è utile una lettura degli articoli 1808 e 1809 del codice civile.